Il contratto di lavoro prevede, naturalmente, delle obbligazioni reciproche per le parti. Infatti, il lavoratore dipendente ha l’obbligo di presentarsi al lavoro negli orari stabiliti e prestare la propria opera, mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondergli mensilmente la retribuzione, così come è stata pattuita nella lettera di assunzione.

Lo stipendio deve essere necessariamente accreditato alla scadenza prevista dal contratto collettivo nazionale oppure dalla prassi aziendale.

Tuttavia, non di rado ultimamente, può accadere che il datore di lavoro non versi gli stipendi secondo scadenza, creando spesso anche arretrati di mesi.

Cosa si può fare in questi casi per procedere al loro recupero?

Come anticipato, il mancato pagamento della retribuzione mensile da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale.

In primo luogo il dipendente può chiedere informazioni direttamente al datore di lavoro in azienda oppure, nelle aziende di maggiori dimensioni, il dipendente deve rivolgersi all’ufficio delle risorse umane.

Qualora il dipendente voglia procedere al recupero forzoso del credito retributivo può scrivere all’azienda personalmente (meglio se tramite pec o raccomandata a.r.) oppure tramite un avvocato od un sindacato chiedendo formalmente l’immediato pagamento delle retribuzioni arretrate e costituendo in mora il datore di lavoro.

Nel caso in cui questo tentativo di recupero non vada a buon fine sarà necessario obbligatoriamente rivolgersi ad un avvocato per poter dare avvio alla procedura esecutiva.

Nel frattempo il lavoratore dipendente potrà validamente presentare le proprie dimissioni per giusta causa all’azienda per la quale lavora, in questo caso infatti il lavoratore dipendente non perderà il diritto alla disoccupazione (Naspi).

Infatti, rassegnando le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento prolungato degli stipendi), oltre che ad esonerare il dipendente dal rispetto del periodo di preavviso il dipendente avrà diritto sia alla Naspi, come già sopra specificato, che a ricevere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso (in pratica come se fosse stato il datore di lavoro a licenziare il dipendete stesso).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda al pagamento del credito nemmeno tramite la procedura esecutiva, si potrà ricorrere al Fondo di Garanzia Inps. Tuttavia il Fondo di Garanzia Inps sarà attivabile soltanto una volta che è stata integralmente esperita la procedura esecutiva.