La guida sotto l’influenza dell’alcol, comunemente conosciuta come guida in stato di ebrezza, è disciplinata agli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada ed è lo stato di alterazione psico-fisica che determina la perdita di lucidità mentale che comporta una diminuzione delle facoltà intellettive ed un rallentamento dei riflessi determinati da una assunzione eccessiva di alcol.
In questo articolo verranno analizzati i seguenti punti relativi ai dubbi ed alle domande più frequenti che ricevo in merito a questo argomento:
- Quanto tempo deve trascorrere tra un alcoltest e l’altro?
- Posso farmi assistere da un avvocato durante l’alcoltest?
- La guida in stato di ebrezza è sempre reato?
- Posso rifiutarmi di sottopormi all’alcoltest?
- Se guido la bicicletta da ubriaco possono ritirami la patente?
- Quanto tempo deve trascorrere tra un alcoltest e l’altro?
In primis va specificato che l’alcoltest viene effettuato attraverso uno strumento che si chiama etilometro.
Solitamente viene eseguito non appena il conducente dei veicolo viene fermato, ma può essere che trascorra anche diverso tempo prima di esservi sottoposti e questo non determina la nullità del test.
I test a cui si viene sottoposti sono obbligatoriamente 2 e il tempo intercorrente tra una prova e l’altra non deve essere inferiore a 5 minuti: questo significa che 5 minuti sono il tempo minimo che deve trascorrere affinché l’alcoltest possa considerarsi correttamente eseguito.
- Posso farmi assistere da un avvocato durante l’alcoltest?
Durante l’esecuzione dell’alcoltest è facoltà del conducente fermato farsi assistere da un avvocato.
Le forze dell’ordine hanno l’obbligo di avvisare la persona fermata di questa facoltà: qualora ciò non avvenga è necessario accertarsi che venga immediatamente inserito nel verbale, infatti, come statuito dalla Cassazione 5396/2015 “è nullo il risultato dell’alcoltest nel caso in cui la polizia giudiziaria non informi il conducente riguardo al proprio diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia”.
Attenzione però, allo stesso tempo non è obbligatorio per gli organi di polizia di attendere l’arrivo dell’avvocato oltre ad un tempo ragionevole, anche se non vi sono norme che stabiliscono la durata effettiva di questo lasso temporale.
- La guida in stato di ebrezza è sempre reato?
Affinché lo stato alcolemico misurato attraverso l’alcoltest abbia rilevanza penale -sia quindi da considerarsi un vero e proprio reato- deve essere superiore a 0,8 gr/l, altrimenti l’infrazione avrà soltanto rilevanza amministrativa, quindi niente processo, niente reato: è in pratica come una semplice ammenda come quella comminata in caso di eccesso di velocità rilevata con autovelox.
- Posso rifiutarmi di sottopormi all’alcoltest?
Rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest non è una buona idea!
Infatti, qualora il conducente del veicolo si opponga all’esecuzione dell’alcoltest la legge prevede che venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida sotto l’effetto dell’alcol. Quindi con l’ammenda da 1.500 a 6.000 €, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni oltre alla confisca del veicolo se di sua proprietà.
- Se guido la bicicletta da ubriaco possono ritirami la patente?
Va premesso che il Codice della Strada sanziona chiunque guidi in stato di ebrezza a prescindere dal mezzo condotto che può, quindi, essere tanto una moto o un’auto, quanto una bicicletta.
Diverse sentenze della Suprema Corte ritengono illegittima la sospensione della patente di guida al ciclista: quindi si applica solo la sanzione pecuniaria (amministrativa o penale a seconda che il tasso alcolemico superi o meno gli 0,8 gr/l).
Stesso discorso va fatto ovviamente per quanto attiene alla decurtazione dei punti: quindi al ciclista ubriaco non possono essere decurtati punti della patente.