DEFINIZIONE E TIPI DI FOTOGRAFIA
La definizione di fotografia è contenuta nella legge sul diritto d’autore all’art. 87 il quale individua i seguenti tipi di fotografia:
- fotografia documentale: è la riproduzione di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti, materiali, disegni tecnici etc;
- fotografia semplice: vi rientrano le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale. Questo tipo di fotografia attribuisce al fotografo alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica. La legge prevede che, ai fini di poter esercitare una valida tutela, sia necessario riportare sulla foto nome del fotografo, data di scatto ed eventualmente nome dell’opera;
- fotografia creativa: è caratterizzata dal processo intellettuale creativo che viene definito come la capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da creare suggestioni nello spettatore e nel contempo rappresenta anche l’impronta personale del fotografo. In questo caso, per veder tutelato il diritto d’autore, è sufficiente che il fotografo abbia reso l’immagine idonea a comunicare un messaggio per merito di inquadratura, composizione, prospettiva, capacità suggestiva, predisposizione del set etc e non sia, quindi, una mera riproduzione meccanica della realtà.
DIRITTI DEL FOTOGRAFO
Per il diritto fotografo è chiunque, con qualsiasi mezzo, scatti una fotografia.
Per gli autori di foto documentali non vi è alcuna tutela esercitabile in termini di diritto d’autore essendo esse meri duplicati dell’originale. E’ fatto naturalmente salvo, il diritto di percepire un compenso per il lavoro svolto (ad es. nel caso in cui un museo chieda ad un fotografo di scattare foto alle opere per catalogo).
Per gli autori di foto semplici la legge sul diritto d’autore all’art. 88 riconosce in capo al fotografo i seguenti diritti:
- RIPRODUZIONE: il diritto di creare quante copie dello scatto si vogliano;
- DIFFUSIONE: il diritto di pubblicare la propria foto ove si preferisca;
- SPACCIO: il diritto di vendere la fotografia e/o cederne i diritti.
Quanto il fotografo lavora come singolo, per poter esercitare la tutela, in caso di foto semplici, è necessario che la foto riporti nome del fotografo e data o comunque segni digitali distintivi come ad esempio un logo.
Quando invece il fotografo lavora nell’ambito di un rapporto di lavoro, i diritti sopraccitati spettano al datore di lavoro. Stesso discorso per la fotografia su commissione fatta su cose in possesso del committente.
Per quanto attiene, invece, al ritratto su commissione esso può essere liberamente diffuso dalla persona fotografata con l’obbligo di: corrispondere un compenso al fotografo in caso di utilizzo del ritratto per scopi commerciali e di indicare il nome del fotografo.
La legge prevede che il fotografo conservi la proprietà dei negativi o degli originali e non sia obbligato, salvo patto contrario, a consegnarli al committente.
La durata della tutela del diritto d’autore in caso di foto semplici è di 20 anni.
Agli autori di foto creative la legge sul diritto d’autore riconosce i seguenti diritti:
- DIRITTI MORALI: intrasmissibili e che rimangono per sempre nella sfera di appartenenza del fotografo;
- DIRITTI PATRIMONIALI: che possono essere ceduti dall’autore e sono soggetti ad un limite temporale.
Tra i diritti morali rientrano:
- Diritto alla paternità: cioè essere riconosciuti come autori della foto. Il diritto alla paternità si considera violato anche in caso di mancata menzione del nome dell’autore (anche nel caso in cui siano stati ceduti i diritti patrimoniali connessi alla foto);
- Diritto di opporsi a qualsiasi deformazione della foto;
- Diritto di rivelazione: ci si può far riconoscere come autori della foto;
- Diritto di inedito: solo l’autore può decidere se pubblicare la foto o lasciarla inedita;
- Diritto di pentimento: è il diritto riconosciuto in capo all’autore di ritirare la foto dal mercato per “gravi ragioni morali”, ovviamente indennizzando il soggetto al quale sono stati ceduti i diritti di riproduzione e/o patrimoniali;
- Diritto all’integrità: solo l’autore della foto può modificarla in modo tale da alterarne l’integrità.
Tra i diritti patrimoniali rientrano:
- Diritto di pubblicazione: il diritto di portare a conoscenza al pubblico per la prima volta la vostra foto;
- Diritto di riproduzione: l’autore ha il diritto di moltiplicare la foto in via esclusiva, a questo diritto è connesso il diritto di percepire un compenso da chi espone le vostre foto;
- Diritto di comunicazione al pubblico: diritto di diffondere la foto con mezzi di diffusione a distanza (tv, internet etc);
- Diritto di elaborazione e modifica;
- Diritto di noleggio o prestito: solo l’autore ha il diritto di autorizzare la cessione delle proprie foto per un periodo stabilito, dietro compenso o gratuitamente;
- Diritto di seguito: diritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima (percentuale sulle vendite).
La durata della tutela del diritto d’autore in caso di foto semplici è di 70 anni dopo il decesso.
UTILIZZO LEALE – FAIR USE
L’interesse pubblico all’informazione e il diritto alla cultura consentono di mostrare la foto, comunicarla, per uso di critica, discussione ed insegnamento nei limiti di questi fini e purché non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
WEB E SOCIAL NETWORK
Anche le foto pubblicate sui social network sono soggette alla tutela secondo la legge sul diritto d’autore.
- In mancanza di prove in senso contrario, la pubblicazione di una foto sul proprio profilo (facebook, instagram etc) costituisce presunzione della titolarità dei diritti sulla foto stessa in capo al titolare del profilo social.
- La foto pubblicata sul social non cede i diritti sulla foto al social network, che ha soltanto il diritto di mostrarla ad altri utenti del social stesso secondo le impostazioni privacy che noi abbiamo deciso.
E’ quindi possibile vedere la foto di un altro utente e condividerla, ma non scaricarla, riprodurla e diffonderla senza il consenso dell’autore.
Quando la foto viene trasferita: per ritenere abusiva la riproduzione della foto semplice è necessario che l’autore della foto abbia riportato sulla stessa gli elementi identificativi (come sopra specificati: logo, firma etc).
Quando la foto viene scaricata: se la pagina web è riconducibile all’autore allora il fotografo ha diritto ad u equo compenso, ciò non accade nel caso in cui la foto non riporti elementi distintivi e non è possibile risalire all’autore.
RITRATTO FOTOGRAFICO
Scattare una foto ad un soggetto è sempre consentito, ciò che necessita di consenso è la sua diffusione.
Il consenso alla diffusione può anche essere verbale, non necessariamente scritto, anche se fornire la prova di un consenso rilasciato verbalmente è più complesso.
Se il consenso viene rilasciato per iscritto è bene spiegare al soggetto fotografato le modalità di diffusione della foto stessa.
Il ritratto di persona non nota può essere divulgato senza consenso per finalità di informazione, mentre è sempre considerata abusiva la pubblicazione per scopi commerciali o pubblicitari.
Deroghe:
- Notorietà del soggetto ritratto;
- Ufficio pubblico ricoperto;
- Necessità di giustizia;
- Scopi scientifici, didattici o culturali;
- Fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico;
- Assenza di pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Street photography: non è necessario il consenso dei soggetti ritratti per il diritto di cronaca (è il caso di fotografia eseguite nell’ambito di manifestazioni di qualunque genere) o per l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero anche in forma artistica (fare fotografie).
Il consenso non è necessario nemmeno nel caso in cui il soggetto ritratto nella foto sia secondario rispetto all’immagine stessa, quindi non ne sia il protagonista.
Il consenso alla diffusione della foto spetta al soggetto ritratto, dopo il decesso, è necessario chiedere il consenso agli eredi, ma soltanto nel caso non vi sia una pregressa autorizzazione fornita dal soggetto defunto.