La Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) ha introdotto la facoltà di regolamentare le convivenze di fatto e l’istituzione delle unioni civili per le coppie omosessuali.
In questo articolo verranno analizzati i seguenti punti relativi ai dubbi ed alle domande più frequenti che ricevo in merito a questo argomento:
- Cosa sono le convivenze di fatto?
- Come si formalizza una convivenza di fatto?
- Quali diritti vengono riconosciuti ai conviventi?
- E’ obbligatorio registrare la convivenza?
- Cosa si può decidere con il contratto di convivenza?
- Come si scioglie un contratto di convivenza?
- Che differenza c’è tra un contratto di convivenza e il matrimonio?
- Cosa sono le convivenze di fatto?
La Legge Cirinnà stabilisce che i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale (cioè impegno spirituale di comprensione e rispetto reciproco) e materiale”.
I conviventi non devono essere parenti, non devono essere sposati con altri soggetti (se lo sono stati in passato debbono essere divorziati, non solo separati, per poter registrare il contratto di convivenza), ma possono essere dello stesso sesso.
- Come si formalizza una convivenza di fatto?
Lo si fa tramite una dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
I due conviventi dovranno dichiarare, all’ufficio anagrafe, di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.
La dichiarazione può essere firmata direttamente all’ufficio anagrafe oppure inviata tramite fax o per via telematica.
Attraverso la dichiarazione la coppia viene riconosciuta legalmente e costituisce a tutti gli effetti una famiglia, con la conseguente possibilità di ottenere il certificato di stato di famiglia.
- Quali diritti vengono riconosciuti ai conviventi?
Ai conviventi viene riconosciuto il diritto reciproco di visita (anche in carcere o in ospedale), assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia.
La possibilità di nominare il/la compagno/a proprio rappresentate e il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile per un periodo di 2 anni.
La possibilità di ricevere il mantenimento in caso di cessazione del rapporto.
- E’ obbligatorio registrare una convivenza?
No, non lo è.
Quando due persone convivono, senza aver registrato il contratto di convivenza all’anagrafe, si parla di convivenza di fatto non formalizzata: i due conviventi costituiscono comunque una coppia, ma non godono dei diritti propri delle convivenze di fatto registrate.
- Cosa si può decidere con il contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza può disciplinare il luogo di residenza, le modalità di contribuzione di ciascuno alla vita comune fino anche all’eventuale comunione dei beni.
- Come si scioglie un contratto di convivenza?
La Legge Cirinnà prevede le seguenti cause di scioglimento: accordo delle parti, recesso unilaterale (la decisione non è di entrambi ma solo di uno), matrimonio o unione civile tra un convivente e un’altra persona o decesso di uno dei due conviventi.
- Che differenza c’è tra il contratto di convivenza e il matrimonio?
In caso di morte di uno dei due conviventi a quello che rimane in vita non spetta la pensione di reversibilità, mentre il TFR spetta soltanto se è previsto in un eventuale testamento fatto dal convivente deceduto.
Ognuno dei due partner mantiene il proprio cognome.
Il convivente superstite non ha diritto all’eredità, a meno che il convivente deceduto non abbia fatto testamento.